Videosorveglianza: le regole sulla privacy in merito all’angolo di visuale

L’installazione di sistemi di videosorveglianza consente di migliorare i livelli di sicurezza in diversi contesti, siano quelli privati delle proprie abitazioni, quelli delle attività commerciali o quelli comunali.

Il posizionamento degli apparecchi, tuttavia, non può essere effettuato senza prendere in considerazione una serie di regole e normative necessarie a garantire il rispetto della privacy altrui. In particolare, una recente ordinanza di ingiunzione emessa dal Garante della Privacy nei confronti di un circolo culturale fiorentino ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto. Nel provvedimento, il Garante ha sottolineato in particolare l’importanza dell’angolo di visuale delle telecamere e l’informativa che deve accompagnarle.

 

Le violazioni delle regole sulla privacy del circolo privato

Questo caso è nato a seguito dell’ispezione della Polizia Locale del Comune di Firenze del circolo privato, su segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Firenze Peretola. L’oggetto della segnalazione erano le telecamere esterne del circolo puntate sulla facciata della caserma.

A seguito della segnalazione, la Polizia Locale ha constatato che non era stato affisso alcun cartello che informasse della presenza dei dispositivo di sorveglianza del circolo; in più, l’angolo di visuale delle telecamere esterne era tale da riprendere il marciapiede e la facciata della Stazione dei Carabinieri, zone fuori dalla “competenza” del circolo stesso.

Una volta segnalati tutti gli elementi raccolti al Garante, quest’ultimo ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del circolo privato in relazione alla violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, in relazione all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) (angolo di visuale non circoscritto all’area del circolo) e dell’art. 13 (assenza dell’informativa).

Nello specifico, con il Provvedimento n. 20 del 27 Gennaio 2022 [documento 9746047] il Garante della Privacy ha ingiunto al circolo privato di rendere conforme il sistema di videosorveglianza:

  • provvedendo a fornire l’informativa agli interessati mediante l’apposizione di idonei cartelli che avvisino gli stessi della presenza dell’impianto;
  • circoscrivendo le riprese delle telecamere alle sole aree di pertinenza.

A questo si aggiunge, infine, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2000,00€.

 

Videosorveglianza e privacy: il quadro normativo di riferimento 

Il circolo privato fiorentino, dunque, non ha rispettato le regole sulla privacy già indicate dal Garante e disponibili per la consultazione anche nel suo sito internet. Regole che lo stesso Garante richiama anche nella sua ordinanza ingiuntiva, dedicando l’intera sezione 2 al “Quadro giuridico del trattamento effettuato”.

Innanzitutto, al punto 2.1 specifica che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare un trattamento di dati personali proprio in relazione al posizionamento delle telecamere, al loro angolo di ripresa e alla qualità delle immagini riprese. Il trattamento, quindi, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza.

Perciò, per informare gli interessati che stanno per accedere a un’area videosorvegliata, il titolare del trattamento (nel caso in esame il circolo privato) ha l’obbligo di apporre dei cartelli informativi con le indicazioni necessarie, in combinazione con un’icona che lo renda subito riconoscibile. Questo insieme di regole, infatti, ha lo scopo di consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera, in modo tale da evitare la sorveglianza o di adeguare, quando necessario, il proprio comportamento.

Inoltre, come specificato al punto 2.2, è fondamentale ricordare che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza: questo, dunque, dovrà adoperarsi per evitare che l’impianto raccolga dati anche oltre le proprie aree di pertinenza, installandolo in una posizione adeguata e modificandone l’angolo di ripresa.

 

La videosorveglianza nelle abitazioni private e nei luoghi di lavoro

Il caso del circolo privato fiorentino non è però isolato: nel corso degli anni, infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a diversi aspetti relativi al tema della videosorveglianza.

Per quanto riguarda l’ambito abitativo privato, secondo la Suprema Corte la videosorveglianza delle parti comuni volta ad accertare la commissione di atti illeciti non configura una violazione della privacy dei condòmini. Questo perché tali zone sono destinate al passaggio e all’uso generico dei soggetti senza che ciò riguardi il singolo domicilio e/o la singola sfera personale dei soggetti interessati dalle riprese.

Nel caso in cui sia il singolo condomino ad effettuare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza nella propria abitazione, questo dovrà essere posizionato in modo tale da non riprendere le aree di proprietà di altri condòmini (ad esempio il loro giardino, il loro uscio di casa o le stesse zone comuni); in più, il proprietario del sistema dovrà affiggere un cartello che indichi chiaramente l’area videosorvegliata dal sistema.

Nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, invece, si richiama la sentenza n. 3255/2021: in questo caso la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di questi impianti anche in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali e in difetto di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il Garante della Privacy precisa a sua volta che l’installazione deve avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (si veda anche l’articolo 4 della legge 300/1970).

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