UN PRIVATO PUÒ INSTALLARE UNA TELECAMERA IN CONDOMINIO?

Può un privato installare legittimamente una telecamera anche all’interno di un condominio?

L’installazione di una telecamera in condominio da parte di un privato è stato considerato un intervento legittimo, in virtù dell’articolo 1102 del Codice civile, per consentire al singolo condomino di utilizzare il bene comune senza pregiudicare il pari uso agli altri comproprietari.

In base all’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una «persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» che non sia collegata ad un’attività commerciale o professionale, sono da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale le disposizioni in materia di protezione dati.

L’ambito di comunicazione dei dati non deve eccedere la sfera familiare del titolare.
Le immagini non devono essere oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione.

Il trattamento non si deve estendere oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni tipo parcheggi, scale, androni e luoghi pubblici come vie, incroci, piazze o aree di pertinenza di terzi come giardini, terrazzi.
In tali circostanze il trattamento è da ritenersi illecito, in quanto privo di un’idonea base giuridica.

Viene riconosciuto il diritto del titolare del trattamento a tutelare il proprio diritto alla proprietà previa dimostrazione dell’effettuato esame sul legittimo interesse, da considerarsi come base giuridica eccezionalmente applicabile laddove sussistano i requisiti della necessità e dell’attualità del diritto alla tutela della proprietà privata.

Tale diritto vive tanto quanto quello relativo alla riservatezza del dato personale di chi venisse ripreso dalla telecamera. Nel caso in cui per riprendere la propria proprietà o una propria pertinenza, il privato si trova a violare la riservatezza altrui, riprendendo anche un’area condominiale o di terzi, bisognerà effettuare una valutazione caso per caso prima di poter ritenere legittima o meno l’installazione.

Ad esempio, è stata ritenuta legittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza privato che, però, inquadrava il pianerottolo e la porta dei dirimpettai. L’autorità giudicante ha inserito il fatto che il condomino aveva comunque avvisato l’amministrazione, aveva apposto il cartello, aveva precedenti contestazioni con i vicini, la telecamera era installata nell’unico punto possibile, e le piccole dimensioni del pianerottolo rendevano impossibile tenere fuori dalla ripresa i luoghi di terzi o condominiali (Tribunale di Prato, sentenza del 29 giugno 2023, numero 440).

Altro esempio, è stato ritenuto che soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché la necessità sia adeguatamente motivata e sostenibile.

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito del Garante, documento web 1712680). (Provvedimento dell’Autorità Garante 9896468 del 27 aprile 2023).

Concludendo, quindi, ogni condomino potrà installare un proprio impianto di videosorveglianza su parti comuni ma sarà responsabile del trattamento dei dati personali così trattati (audio/video) dovendo, se chiamato in tal senso, motivare alle competenti autorità le ragioni giustificatrici dell’installazione nel caso in cui la ripresa si spinga sino a luoghi comuni.

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