RISTORANTE SANZIONATO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IRREGOLARE

Con il provvedimento n.293 del 06 luglio 2023 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un ristorante per aver installato un impianto di videosorveglianza che non rispettava l’angolo di visione riprendendo un ampio spazio della strada pubblica di fronte al locale, ed era sprovvisto di informativa e autorizzazione dell’ispettorato del lavoro ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Non era inoltre presente alcun cartello che informasse di un trattamento effettuato nei loro confronti come prescritto dall’art. 13 del GDPR.
Al personale del ristorante non era stata richiesta alcuna autorizzazione all’installazione dell’impianto all’Ispettorato del Lavoro.

Questo provvedimento ricorda ancora una volta che la disciplina in tema di sistemi di videosorveglianza in ambienti di lavoro deve sottostare a specifiche regole e che quest’ultime si applicano anche ai piccoli imprenditori.

La mancata applicazione delle norme vigenti prevede sempre sanzioni, come nel caso di questo ristorante, che adesso dovrà pagare 5.000 euro per le telecamere installate in violazione della normativa sulla privacy.

La regola generale prevede che, prima di installare un sistema di videosorveglianza in un ambiente lavorativo dove sono presenti lavoratori debba essere concluso un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali o in loro assenza, che debba essere ottenuta l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (ITL competente o quando ne ricorrono i presupposti INL). Si tratta di una regola che non prevede eccezioni o sanatorie.

«L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve essere indicata prima che i soggetti interessati facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da installare fuori del raggio d’azione delle telecamere» (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 aprile – 5 luglio 2016, n. 13663).

L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

La regola generale è che si devono riprendere aree di proprietà. Le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (punto 7) specificano che “in alcuni singoli casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di proprietà. In tale contesto, il titolare del trattamento dovrebbe prendere in considerazione l’impiego di mezzi fisici e tecnici, ad esempio bloccando o oscurando le zone non pertinenti.”

Il titolare del trattamento dovrà proteggere adeguatamente tutti i componenti di un sistema di videosorveglianza e i dati in tutte le fasi di trattamento, vale a dire durante la conservazione, la trasmissione e l’utilizzo.

Un sistema di videosorveglianza osservano i Garanti Europei prima di essere messo in funzione deve essere progettato secondo quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento, in maniera tale da implementare misure tecniche e organizzative adeguate di protezione dei dati.

Approfondimento

REGOLAMENTO UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati

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